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Petardi, confermate le disposizioni che ne vietano l'uso

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Confermate dal primo cittadino Gian Luigi Farris le disposizioni che vietano «accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette etc».

L'ordinanza era stata emanata nell'ottobre 2014 dall'allora sindaco Celentano a seguito di un spiacevole episodio ai danni di un bimbo.

Il documento prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 50,00 a 500,00 euro e, «ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’autorità Giudiziaria».

Per lo sparo di mortaretti e per l’esecuzione di spettacoli pirotecnici pubblici, «in occasione delle più importanti feste e sagre tradizionali, previa presentazione di apposita domanda almeno 30 giorni prima - si legge nell'ordinanza - sarà rilasciata la licenza di cui all’art. 57 del del Regolamento T.U.L.P.S. sotto la stretta osservanza delle normative e disposizioni di sicurezza vigenti in materia, restando tassativamente esclusa ogni eccezione e/o deroga. Nell’autorizzazione sarà specificato nel dettaglio il numero, gli orari e le modalità di accensione, lancio o sparo dei mortaretti e degli altri artifici pirotecnici che diano luogo a detonazione. Si riafferma in particolare che allo sparo di mortaretti e all’accensione di fuochi d’artificio potrà procedere esclusivamente personale in possesso della abilitazione tecnica di cui all’art. 101».

Le motivazioni elencate fanno riferimento a «disagio e lamentele da parte di molti cittadini, per l’uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l’adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, alla integrità fisica delle persone e degli animali e all’ambiente», al pericolo «derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplodente, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito», agli effetti sugli animali «in particolare i cani, con crisi di panico e tentativi di fuga che li espone al rischio di smarrimento e investimento e a situazioni in cui può essere messa a repentaglio la loro vita ma anche quella dei cittadini o degli automobilisti che dovessero trovarsi all’improvviso davanti ad animali in tal modo pericolosamente alterati», alla necessità «di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura».

L'ordinanza specifica inoltre che i Presidenti dei Comitati organizzatori delle feste «dovranno assicurare un’assidua sorveglianza per il rispetto delle norme e saranno ritenuti solidalmente responsabili con i materiali esecutori delle violazioni, rimanendo essi stessi soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie, fatte salve le ulteriori conseguenze ove il fatto assuma rilevanza penale».

Disposizioni anche sulla vendita, consentita esclusivamente negli esercizi commerciali abilitati, «nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto, all’etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori. In caso di accertata inosservanza, valutata la gravità dell’infrazione, in aggiunta alle altre sanzioni potrà essere disposto il divieto di prosecuzione della vendita per l’anno in corso oltre all’eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta». Non sarà quindi ammesso il commercio in forma itinerante e/o su area pubblica. La Polizia Municipale e gli «altri Agenti della Forza Pubblica» si occuperanno di effettuare i dovuti controlli finalizzati a garantire il rispetto dell'ordinanza.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile tramite la pagina del sito istituzionale.

 

 

 

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