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Gruppo d'Intervento Giuridico Onlus sul ripetitore: «Il Comune di Posada non accetta interferenze nel fare quel che vuole del “suo” demanio civico»

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Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Gruppo d'Intervento Giuridico Onlus sull'installazione del ripetitore telefonico nel Comune di Posada:


L'associazione ecologista GRUPPO D'INTERVENTO GIURIDICO ONLUS ha inoltrato al COMUNE DI POSADA (Sindaco, S.U.A.P., Area urbanistica), all'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA (Assessore e Direttore generale), al SERVIZIO NUORESE DELL'AGENZIA ARGEA (delegata in materia dalla Regione autonoma della Sardegna), informando il PREFETTO DI NUORO e il COMMISSARIO PER GLI USI CIVICI PER LA SARDEGNA, una nuova ISTANZA DI REVOCA/ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DI POSADA N. 118 DEL 30 LUGLIO 2014 con cui è stato stabilito “di concedere in LOCAZIONE, per la durata di anni nove salvo rinnovo di anni sei, la porzione di TERRENO COMUNALE di mq.50 circa, sita in LOCALITÀ SU PRADU distinta al NCT al FOGLIO 77, PARTICELLA N.77 per l'installazione di una STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE CELLULARE da parte della società Vodafone -Omnitel B.V. avente sede a Cagliari in Via Bonaria” e PROVVEDIMENTO UNICO S.U.A.P. N. 1 DEL 19 MARZO 2015 con cui è stata autorizzata la realizzazione del ripetitore telefonico.

La precedente istanza ecologista (1 luglio 2015 ) è stata, infatti, respinta dal Sindaco di Posada (nota prot n. 3918 del 10 luglio 2015 ), con la contemporanea richiesta di ben 116,00 euro per l'invio delle informazioni ambientali richieste.   
Con un'efficienza degna di miglior causa, la Giunta comunale di Posada ha approvato due giorni dopo aver ricevuto l'istanza ecologista - la DELIBERAZIONE N. 86 DEL 3 LUGLIO 2015 contenente “Istituzione diritti di segreteria per l'accesso agli atti, ricerca, determinazione costi per produzione, estrazione copie e casi di esenzione” con la previsione di importi palesemente esosi e vessatori (es. euro 25,00 per diritti di ricerca e visura, euro 1,00 per singola copia bianco/nero, ecc.) fuori da qualsiasi corrispettivo di mercato. In particolare, si evidenzia che qualsiasi comunicazione e atto può e deve esser inviata per VIA TELEMATICA quando possibile senza aggravio di spese (decreto-legge n.179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012).

In ogni caso, al di là della singolare disciplina comunale, IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE (art. 15, comma 2°, e 17 della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.) NON PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI CONCEDERE IN LOCAZIONE AREE A USO CIVICO E DI MODIFICARNE LA DESTINAZIONE D'USO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE REGIONALE E IN ASSENZA DI ISTANZA FORMULATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA QUALIFICATA. I relativi ATTI sono NULLI.  Eppure si tratta di procedure ampiamente pubblicizzate dalla Regione autonoma della Sardegna e che dovrebbero essere ben conosciute dai Comuni.

Dall'esame dell'INVENTARIO GENERALE DELLE TERRE CIVICHE IN SARDEGNA  e per ammissione dello stesso Comune, l'area (loc. “CIRRIAGOS”) individuata al N.C.T. al FOGLIO 77, PARTICELLA N. 77, per un'estensione di mq. 183.871,00, risulta appartenere al DEMANIO CIVICO DI POSADA, dichiarato con decreto Commissario Usi Civici n. 290 del 18 settembre 1942.

E i terreni a uso civico, la cui titolarità è dei cittadini di Posada, non possono certo essere utilizzati come un “bancomat” comunale, per le esigenze che di volta in volta si presentano.

I DIRITTI DI USO CIVICO sono INALIENABILI (art. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.), INUSUCAPIBILI ed IMPRESCRITTIBILI (artt. 2 e 9 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.): “intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, appartengono ai cittadini residenti nel Comune nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all'uso”  (art. 2 legge regionale n. 12/1994).
Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (art. 3 della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.).

Dall'esame della situazione del  DEMANIO CIVICO DI POSADA emergono numerose OCCUPAZIONI ILLEGITTIME di terreni a uso civico, spesso con INTESTAZIONI IN FAVORE DI PRIVATI, soprattutto nelle località “MONTE ORVILE”, “SOS PALONES”, “CIRRIAGOS”, nonostante il provvedimento di accertamento demaniale (decreto Commissario Usi Civici n. 290 del 18 settembre 1942) sia ben noto e trascritto da decenni nei registri immobiliari.  Il Comune e la Regione in via sostitutiva sono tenuti (art. 22 della legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.) al RECUPERO IN VIA AMMINISTRATIVA AL DEMANIO CIVICO DEI TERRENI AD USO CIVICO ILLEGITTIMAMENTE DETENUTI, effettuabile anche in via giudiziaria dal COMMISSARIO PER GLI USI CIVICI (artt. 9, comma 3°, e 29, comma 4°, della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).

L'associazione ecologista GRUPPO D'INTERVENTO GIURIDICO ONLUS auspica che il COMUNE, oltre a revocare/annullare gli atti finalizzati alla locazione per il ripetitore telefonico, inizi a recuperare al DEMANIO CIVICO i terreni a uso civico illegittimamente occupati da privati.  Sarebbe un buon passo per il recupero della legalità ed è un obbligo di legge.

Gruppo d'intervento giuridico Onlus

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