Attraverso la delibera di Giunta del 16 dicembre (pubblicata nell'Albo pretorio martedì 27), l'amministrazione comunale siniscolese ha deciso all'unanimità di costituirsi in giudizio davanti al Tar Sardegna «per contestare le pretese (queste le parole contenute nell'atto) della parte ricorrente», ossia dell'ATI San Germano – Teknoservice.
Stando alla cronistoria illustrata nel preambolo, la ditta indicata ha inviato, in data 26 agosto 2015, una nota attraverso la quale veniva proposta una «istanza di revisione prezzi e dunque dei canoni d’appalto calcolati sulla base dell’ art. 11 del CSA». Successivamente la San Germano S.r.l. «ha depositato ricorso contro il silenzio inadempimento/rifiuto serbato dall’amministrazione resistente in merito all’ istanza del 26 agosto 2015 con cui l’ ATI ricorrente ha domandato il riconoscimento della revisione prezzi relativa al periodo marzo 2013 – 30 aprile 2015».
Queste le motivazioni che hanno determinato la decisione di costituirsi in giudizio:
La ragione dell’istituto della revisione dei prezzi è quella di evitare che l’impresa, nei rapporti di durata, possa subire una modifica dei costi dei fattori produttivi necessari per l’espletamento del servizio tale da alterare il sinallagma contrattuale inizialmente esistente tra le parti. Tuttavia, nella regolazione del compenso revisionale, non può non tenersi contestualmente in considerazione l’esigenza dell’altro contraente, quello pubblico, alla prevedibilità dei propri esborsi futuri;
Alla luce dei richiamati principi, ormai consolidati nella giurisprudenza amministrativa di entrambi i gradi, la clausola di cui all’art. 11 del CSA risulta del tutto incongrua e inidonea a garantire il sinallagma contrattuale. Il riferimento al Codice 040402 del NIC non ha alcun aggancio diretto all’effettivo aumento dei costi per il gestore del servizio, riguardando invero l’andamento delle tariffe applicate dai comuni agli utenti del servizio igiene.
A giudizio dell’ Amministrazione, la valutazione della modifica dei prezzi di contratto, dovrà avvenire mediante l' ausilio di ordinari ed oggettivi parametri, che permettano una equa valutazione revisionale delle normali condizioni di svolgimento del servizio in oggetto, analisi mai presentata dalla ditta affidataria e che la stessa risulti motivata da elementi di costo effettivamente aumentati e correlati al servizio affidato (es. costo carburanti, costo personale etc.).
Da un’attenta analisi delle condizioni oggettive del servizio, l’ ammontare della variazione degli indici NIC da applicare per il caso in specie, è superiore all’ 11% portando la variazione media annua dei canoni del servizio a € 430.190,04, ritenuti eccessivamente onerosi rispetto alle immutate e oggettive caratteristiche delle prestazioni svolte.
Attraverso la stessa delibera, il responsabile del Servizio Urbanistica sarà incaricato dell’individuazione del legale e dell’assunzione del relativo impegno di spesa.