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Accertamenti Ici e Tarsu 2008. Per Celentano nessun problema. Per Zente Nova "parrebbero prescritti"

I dubbi in relazione alla data di notificazione

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In uno scorso consiglio comunale era insorta la problematica relativa alla data di notificazione (2 gennaio di quest'anno) degli avvisi di accertamento per il recupero della evasione e/o elusione dell’ICI relativa alla annualità 2008. In quel consiglio, e anche in una recente nota di Zente nova, si faceva notare che la Legge n°296 del 27 dicembre 2006, entrata in vigore il 1 gennaio 2007, pone il termine per la notifica, a pena di decadenza, al 31 dicembre del quinto anno successivo. Dunque, nel caso dell'annualità 2008, il termine sarebbe dovuto essere quello del 31 dicembre dell'anno appena trascorso. Per Zente nova «a rigor di legge parrebbero prescritti».
Nel merito è intervenuto il primo cittadino Rocco Celentano, dando la propria spiegazione attraverso un comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Comune:  «Con riferimento alla problematica insorta [...], si conferma che le relative raccomandate sono state portate presso lo sportello GC del Centro Meccanizzazione Postale di Bari in data 27/12/2013, regolarmente accettate nella stessa data, come da distinte di accettazione in mani di codesto Comune. La circostanza che sul sito di Poste Italiane sia riportata la data del 2/1/2014, evidentemente a causa di errore materiale commesso in fase di lavorazione da parte degli uffici di Poste, che, comunque, non assume valore legale, non pregiudica la tempestività della notifica perché avvenuta nel pieno rispetto delle norme di leggi vigenti e di un principio giuridico già ampiamente affermato dalla Corte Costituzionale, la quale, con sentenze del 26 novembre 2002, n. 477 e del 23 gennaio 2004, n. 28, nel fornire una interpretazione sistematica delle norme sostanziali e processuali in materia di notificazioni, ha precisato che il procedimento notificatorio si perfeziona in tempi diversi. In particolare, nei confronti del notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna dell’atto all’agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo o agente postale), mentre, nei confronti del destinatario, nel momento in cui l’atto è dallo stesso ricevuto o è pervenuto nella sua sfera di conoscibilità (cfr. Corte CassazioneSezione Tributaria, Sentenza n. 1647 del 29/01/2004)».
Ma per il movimento che vede un suo rappresentante (Antonio Satta) nei banchi dell'opposizione consiliare «il Sindaco cita due sentenze rispettivamente della Corte Costituzionale e della Cassazione che sono del 2004, un po’ datate, e antecedenti alla legge di riordino in ordine alla tipologia degli atti impositivi degli enti locali, al loro contenuto e ai tempi di emissione, che è del 2007». Nessuna proposta di disobbedienza fiscale, comunque: «Sia chiaro, ai cittadini che hanno ricevuto gli accertamenti dopo il 31 dicembre, noi non diciamo di non pagare. Ma, per lo meno, di consultare un commercialista, un consulente, un esperto della materia, affinché non si rischi di pagare una cosa che in realtà non si dovrebbe in quanto prescritta».

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