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Parco di Tepilora, pubblicato il regolamento provvisorio per la fruizione

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È stato recentemente pubblicato il regolamento provvisorio di fruzione del Parco di Tepilora, area naturale di 7877,81 ettari che si estende tra i Comuni di Bitti, Lodè, Torpè e Posada. Tredici gli articoli validi sino all'approvazione definitiva del regolamento. Di seguito la versione integrale:


 

 

 

Parco naturale regionale di Tepilora

 


REGOLAMENTO

 


COMUNI DI Bitti, Lodè, Posada, Torpè, Amministrazione Provinciale di Nuoro, EnteForeste-Nuoro R.A.S. Assessorato Difesa Ambiente

 

REGOLAMENTO PROVVISORIO PER LA FRUIZIONE DEL PARCO DI TEPILORA

CAPO I

TUTELA DELLA FLORA, DELLA FAUNA E DELLA COMPONENTE GEOLOGICA

Articolo 1 Raccolta delle specie vegetali,di funghi e altri prodotti del sottobosco

1. Sono vietati la raccolta, l’estirpazione, il danneggiamento delle specie vegetali e l’asportazione e la detenzione di parti di piante .

È vietato effettuare dicioccamenti, dissodamenti, decespugliamenti, arature in terreni con pendenze superiori al 35 per cento e comunque l'esportazione di massa vegetale evoluta, in grado di proteggere adeguatamente il suolo.

2. Sono fatte salve le operazioni connesse alle normali attività agro-silvo-pastorali, esercitate nel rispetto della buona pratica agricola, effettuate o fatte effettuare dal proprietario del fondo o dagli aventi titolo, la pulizia dalla vegetazione infestante di sentieri, strade, altri manufatti di servizio e interno dei nuclei abitati individuati dai piani regolatori comunali, e la pulizia dei terreni con finalità di prevenzione degli incendi. L’Ente Parco si riserva di impartire specifiche disposizioni tecniche.

3. Dal divieto di raccolta di cui al comma 1 sono escluse le specie vegetali di interesse tradizionale e i prodotti del sottobosco, purché non ne sia effettuata l’estirpazione.

4. È vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.

5. Per motivi scientifici o didattici, fatti salvi i diritti dei proprietari e degli aventi titolo, possono essere esclusi dai divieti di cui al comma 1 i ricercatori forniti di autorizzazione, rilasciata dalla Direzione del Parco sentito l’Ente Foreste della Sardegna per i territori di propria competenza, che individui specie e quantità prelevabili.

Articolo 2  Introduzione di specie vegetali

1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di introdurre specie vegetali non autoctone.

2. Sono fatte salve le esigenze legate agli scopi scientifici,di ricerca e di sperimentazione dell’Ente Parco. Sono altresì fatte salve le piante ornamentali situate nelle immediate pertinenze degli edifici, purchè sia evitata la propagazione delle specie non autoctone all’esterno delle pertinenze stesse.

Articolo 3  Tutela della Fauna

1. Nel territorio del parco è vietata l'attività venatoria. Su tutto il territorio del Parco vigono i divieti disposti dalla L.23/98 (nelle more di approvazione del Piano Regionale Faunistico e del Regolamento di attuazione della L.R. 23/98) in materia di cattura, uccisione, danneggiamento, disturbo delle specie animali, nonché di introduzione di specie aliene o invasive.

2. È vietata altresì la raccolta e la detenzione di spoglie di fauna selvatica o di parti di esse.

3. Con apposito regolamento verranno definiti e disciplinati gli interventi di gestione della fauna selvatica, i censimenti e il monitoraggio della fauna selvatica, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia, le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 4 lettera a) dell’art.14 delle L.R.21/2014, in particolare eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, (da effettuarsi con munizioni atossiche), necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente parco, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 23/98 e ss.mm.ii..

Articolo 4 Raccolta di rocce, minerali e reperti archeologici e fossili

1.Sono vietati l’asportazione, la distruzione e il danneggiamento di rocce, singolarità geologiche e mineralogiche e di minerali.

2.Sono inoltre vietati l’asportazione,la distruzione e il danneggiamento di reperti archeologici e fossili.

3.Dal divieto di cui al comma 1 possono essere esclusi, per motivi scientifici o didattici, ricercatori forniti di autorizzazione rilasciata dalla Direzione del Parco sentito l’Ente Foreste della Sardegna per i territori di propria competenza, che individui tipi e quantità prelevabili.

Articolo 5 Attività estrattiva e mineraria

1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di apertura e di esercizio di cave e di miniere.

2. E ’consentito, previo rilascio di nulla osta dell’Ente Parco, sentito l’Ente Foreste della Sardegna per i territori di propria competenza, e nel rispetto delle normative vigenti in materia, il prelievo di materiale da utilizzare esclusivamente per il recupero del patrimonio edilizio locale e della rete sentieristica, limitatamente alle quantità strettamente necessarie e purché nell’area individuata per il prelievo non prevalgano le necessità di conservazione dell’assetto e della morfologia naturale dei luoghi; l’autorizzazione è subordinata a preventiva richiesta che contenga le quantità di prelievo previste, le destinazioni d’uso e gli interventi di rinaturalizzazione previsti per l’ area di prelievo.

3. Sono consentiti inoltre, previo rilascio di nulla osta dell’Ente Parco sentito l’Ente Foreste della Sardegna per i territori di propria competenza, e nel rispetto delle normative vigenti in materia, l’asportazione, la movimentazione, l’utilizzo e il deposito di inerti resi necessari dagli interventi di manutenzione, sistemazione idraulica e difesa del territorio.

CAPO II

NORME DI UTILIZZO E FRUIZIONE

Articolo 6  Circolazione e sosta con mezzi motorizzati

1. Su tutto il territorio del Parco è vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada. Tale divieto comprende anche i sentieri di montagna e le mulattiere. Sono esclusi dal divieto i fondi agricoli.

2. È vietato altresì parcheggiare qualunque mezzo motorizzato nei prati, nelle zone boschive e nei terreni agricoli.

3. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali (o autorizzati dall’Ente Parco sentito l’Ente Foreste della Sardegna per i territori di propria competenza), nelle operazioni di sorveglianza, di soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio, di servizio pubblico, e per gli interventi di difesa del suolo e di tutela dell’ambiente.

4. Con l’eccezione delle aree appositamente attrezzate, è vietata la sosta delle autocaravan, dei campers e di tutti i veicoli utilizzabili per l’alloggio di persone, costituente campeggio ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7  Abbandono di rifiuti

1. È vietato l’abbandono, anche temporaneo, di rifiuti, compresi quelli derivanti da pic-nic e da ogni altra attività connessa con la fruizione del Parco.

2. È vietato creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non prevista dai piani e programmi regionali,

3. È vietato realizzare nuovi insediamenti, che diano luogo ad immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto previsto dai piani e programmi regionali.

Articolo 8  Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. L’accensione di fuochi all’aperto è vietata nel territorio del Parco.

2. Nelle aree appositamente attrezzate è ammesso l’uso di fornelli da campo e di bracieri da barbecue, purché utilizzati in condizioni di assoluta sicurezza.

3. E’ consentito ai proprietari di edifici e agli aventi titolo di utilizzare bracieri da barbecue e fornelli da campeggio, purché nelle immediate pertinenze degli edifici stessi e in condizioni di assoluta sicurezza.

4. E’ consentita l’accensione di fuochi per le operazioni agricole e selvicolturali, per le attività di manutenzione e pulizia del territorio, per l’abbruciamento delle stoppie e dei residui vegetali, purché ciò avvenga nel rispetto delle prescrizioni regionali antincendio e della vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Articolo 9 Attività di pesca

1. Nel territorio del Parco è consentito l'esercizio delle attività di pesca tradizionale, professionale e sportiva.

2. È consentita la pesca da riva e da natante senza motore con una sola canna per ogni pescatore

3. È vietato l’uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica per l’individuazione del pesce.

Articolo 10 Disturbo della quiete e dell’ambiente naturale

1. L’uso di apparecchi radio, televisivi e simili fuori dai centri abitati, nonché l’impiego di strumenti produttivi di emissioni luminose devono avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete della fauna.

2. È comunque consentita l’utilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità scientifiche, di monitoraggio, di sorveglianza e di soccorso, nonché di pronto intervento e nell’ambito di attività autorizzate dall’Ente.

CAPO III

SANZIONI

Articolo 11 Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento-provvisorio si applicano le sanzioni amministrative previste all’art.24 della L.R. 21/2014.

CAPO IV

NORME FINALI

Articolo 12 Deroghe e limitazioni

1. Fatte salve le deroghe espressamente previste negli articoli precedenti, l’Ente Parco può introdurre ulteriori deroghe o limitazioni alle norme del presente regolamento per esigenze legate alla sorveglianza, alla tutela dell’ambiente naturale,alla protezione civile, alla sicurezza o al soccorso.
2. Tutte le autorizzazioni in deroga previste dal presente regolamento-provvisorio sono specifiche, nominative e a termine. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, su richiesta, al personale di sorveglianza.

3. Sono fatte salve le attività operate dall’Ente Foreste della Sardegna nell’ambito delle proprie competenze istituzionali.

Articolo 13  Norme finali

1. In osservanza all’art.14 c.8 della L.R. 21/2014 sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo la normativa vigente.

2. Nelle aree ricadenti nel perimetro del Parco sono validi e si applicano i regolamenti edilizi e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici dei singoli Comuni adeguati a seguito di verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale.

3. Nell’ambito del Piano del Parco, delle relative Norme di Attuazione e del Regolamento, potranno essere definite ulteriori deroghe o specificazioni.

4. Il presente regolamento provvisorio ha validità fino all’approvazione del Piano del Parco e del Regolamento del Parco.

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