«ll bando “La Mandragola”» è per l'Amministrazione comunale «pienamente conforme ai criteri di correttezza, logicità, proporzionalità, economicità e buona amministrazione». Per quanto riguarda invece il rifugio de “S'Adde” «si valuta congrua la data di presentazione delle domande e si ritengono legittime le clausole inserite al fine di garantire la corretta gestione del bene e il pagamento del canone richiesto». È quanto si legge nella risposta alle proposte protocollate da Zente Nova.
In merito alle richieste relative al campeggio “La Mandragola”, l'Amministrazione entra nel dettaglio ricorrendo alla «giurisprudenza consolidata».
«Per quanto attiene al profilo del fatturato annuo - si legge nella risposta - pari ad euro 500.000,00 nell’ultimo quinquennio, e sul presupposto che tale livello sia eccessivo e quindi preclusivo alla partecipazione di operatori economici locali, si precisa che la giurisprudenza è ormai consolidata nell’affermare che l’adeguatezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dai bandi va valutata con riguardo non al mero importo dell’appalto ma all’oggetto in concreto di esso ed alle sue specifiche peculiarità (tra gli altri vedi CdS, sez. V. 23 gennaio 2006, n. 206 e CdS, sez. V., 30 aprile 2002, n. 2294). In applicazione di tale principio, si è affermato che la richiesta di un determinato fatturato pregresso per servizi anche identici a quello oggetto di gara va commisurata al concreto interesse della stazione appaltante ad una certa affidabilità del proprio interlocutore contrattuale, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento (vedi CdS, sez. V. 29 marzo 2006, n. 1599; CdS, sez. IV., 10 marzo 2004, n. 1114 e CdS, sez. V. 31 dicembre 2003, n. 9305). Da ciò consegue che l’Amministrazione, nel redigere il bando, deve prevedere che i partecipanti debbano possedere sia i requisiti di capacità economica e finanziaria che quelli di capacità tecnico – professionale, che non possono essere valutati dopo l’affidamento del servizio».
In riferimento alla proposta di divisione del bando in quattro lotti «si specifica che il frazionamento delle singole attività si pone in netto contrasto con l’obiettivo della corretta gestione che deve perseguire molteplici finalità di interesse irrinunciabile per l’ente, ovvero: tutelare l’integrità del bene; garantire i corrispettivi annui; fornire un servizio di interesse generale, nell’ambito della offerta turistica e ricettiva; creare occupazione da parte di soggetto economico di comprovata capacità imprenditoriale, a tutela proprio dell’interesse della comunità siniscolese».
Per quanto riguarda invece lo slittamento del canone dal 31 agosto al 31 ottobre nel primo anno, l'Amministrazione sostiene che «la richiesta è demandata all’autonomia degli organi comunali di gestione».