Durante il Consiglio comunale di mercoledì pomeriggio, i rappresentanti delle opposizioni hanno presentato un'interpellanza con risposta motivata scritta. Oggetto della richiesta di spiegazioni la delibera di Giunta del 13 dicembre 2016 (la n. 164, relativa al «fabbisogno triennale del personale 2017/2019» e al «piano delle assunzioni 2017») e la determina del 16 dicembre (la n. 45, in riferimento «Formazione short list per la costituzione di un rapporto di lavoro a t.d. di funzionario categoria D1- da assegnare all’area di vigilanza»).
Secondo i consiglieri di minoranza, l'amministrazione, «prima di fare ricorso alla professionalità vantata dal soggetto esterno», deve «verificare se la figura è rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione. Deve cioè prioritariamente utilizzare le proprie competenze e risorse interne, con la conclusione che l’affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni opera come deroga».
«La figura prevista nella selezione – si legge nell'interpellanza –, genericamente identificata come funzionario di categoria D risulta presente già nell’ente in diverse posizioni di lavoro, la selezione pubblica in argomento parrebbe una mera operazione di aggiramento del dettato normativo in materia di reclutamento del personale».
INTERPELLANZA
SU: “ AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO A T.D. DI UN FUNZIONARIO DI CATEGORIA D1”
I sottoscritti consiglieri comunali , firmatari della presente interpellanza, in merito alla selezione pubblica, rilevano:
. Vista la delibera di GM n. 164 del 13- 12-2016 “ fabbisogno triennale del personale 2017/2019 e il piano delle assunzioni 2017 con cui è stata prevista l’ assegnazione di un istruttore direttivo D1 all’area di vigilanza;
. Vista la determina n. 45 del 16.122016 “ Formazione short list per la costituzione di un rapporto di lavoro a t.d. di funzionario categoria D1- da assegnare all’area di vigilanza-;
Premesso che :
. la procedura di cui all’art 110 del TUEL viene ordinariamente prevista per dare la possibilità agli enti di acquisire professionalità necessarie per la costituzione di uffici di supporto all’organo politico;
. in subordine è ammesso il ricorso per l’acquisizione di figure professionali di profilo dirigenziale di alta professionalità con particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziale o equivalente ( responsabili di servizio)i, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;
Considerato che non si possono disattendere il rispetto delle condizioni prescritte dalla norma, che prima di fare ricorso alla professionalità vantata dal soggetto esterno, occorre verificare se la figura è rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione. L’amministrazione deve cioè prioritariamente utilizzare le proprie competenze e risorse interne, con la conclusione che l’affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni opera come deroga e che la verifica interna sulla “non rinvenibilità nei ruoli dell’Amministrazione” va fatta limitatamente ai ruoli dirigenziali;
Ritenuto che in caso di esito negativo di tale verifica, possono ancora conferirsi incarichi a dipendenti interni non dirigenti, in possesso dei requisiti richiesti dalla norma oppure a soggetti esterni in possesso dei requisiti professionali previsti.
In questo caso, però, la scelta dovrà essere adeguatamente motivata e derivare da un percorso tecnico – amministrativo che veda al centro la valutazione delle caratteristiche del destinatario dell’incarico in rapporto all’incarico da perseguire;
ASSUNTO che il legislatore ha una chiara preferenza per le assunzioni a tempo indeterminato e considera quelle a tempo determinato come delle eccezioni che devono essere adeguatamente motivate;
Dato atto che il Decreto Brunetta e tutta le legislazione successiva rafforzano questa impostazione, essendosi soffermato nel comma 6 dell’art. 19, inerente gli incarichi dirigenziali esterni, sulla specifica ed “esplicita motivazione” ed avendo rafforzato i requisiti culturali e professionali richiesti per l’accesso temporaneo alla dirigenza.
Evidenziato che:
. la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che le procedure selettive devono avere una natura paraconcorsuale e che i criteri di scelta devono essere predeterminati in modo da impedire il ricorso al metodo della scelta su base fiduciaria, per cui non si deve dare luogo a nessuna short list tra cui discrezionalmente scegliere
. la procedura adottata, in ogni caso, deve essere tale da soddisfare i canoni costituzionali di legalità e buon andamento, richiedendo per l’ammissione alla procedura selettiva la compresenza di entrambi i presupposti, titolo di laurea ed esperienza lavorativa, ai fini della sussistenza dei requisiti della particolare e comprovata qualificazione professionale necessaria per il conferimento degli incarichi.
. Valutata che la procedura adottata dal Comune di Siniscola non sembra rispondere a detti requisiti, e che la figura prevista nella selezione, genericamente identificata come funzionario di categoria D risulta presente già nell’ente in diverse posizioni di lavoro, la selezione pubblica in argomento parrebbe una mera operazione di aggiramento del dettato normativo in materia di reclutamento del personale;
Tutto ciò premesso,
CHIEDONO
Al Sindaco una risposta motivata scritta circa la correttezza della procedura amministrativa, riservandosi ogni ulteriore iniziativa in merito.
Siniscola, 12 Gennaio 2017 I Consiglieri Comunali